INTERROGAZIONE
CON RISPOSTA IN COMMISSIONE
Al Presidente
del Consiglio regionale
Oggetto Autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva in provincia di Sondrio e compatibilità con la Legge regionale 1 ottobre 2014 n.27.
I sottoscritti consiglieri
Preso atto che
Il Consiglio regionale della Lombardia in data 1 ottobre 2014 ha approvato la Legge n.27 relativa agli “Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell’Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava” avente come finalità il superamento del precontenzioso aperto dalla Commissione Europea (Caso EUPilot/2706/11/ENVI) per garantire l’applicazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Direttiva VAS) ai Piani cave.
La legge in questione stabilisce all’art. 2 comma 2 che “i procedimenti amministrativi per l'approvazione dei progetti di gestione produttiva d'ambito territoriale estrattivo (ATE) e per il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle sostanze minerali di cava, di cui alla l.r. 14/1998, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi” fino alla presa d'atto, da parte dell'autorità proponente del rapporto ambientale elaborato nel processo di VAS (comma 1).
La legge riguarda espressamente i Piani cave provinciali di Pavia, Sondrio e Varese.
La normativa, poi pubblicata sul BURL n.40 supplemento dell’ 1 ottobre 2014 è entrata in vigore dal giorno successivo quello della pubblicazione (2 ottobre).
Verificato che
La Provincia di Sondrio, Settore Pianificazione territoriale, Energia e Cave con Determinazione n.989 del 2 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole in merito al Progetto di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia all’interno dell’ambito estrattivo B8.ATEG70 del Piano cave provinciale e collocato nel Comune di Teglio.
E che alla data di approvazione del Progetto di coltivazione non era stato acnora predisposto il rapporto ambientale elaborato nel processo di VAS.
Interrogano la Giunta e l’Assessore competente
Per sapere se, visto il palese contrasto della decisione operata dalla Provincia di Sondrio e considerata la visibile discrepanza con quanto atteso dalla Legge regionale 1 ottobre 2014 n.27, non sia ipotizzabile un intervento di Regione Lombardia a salvaguardia della procedura individuata congiuntamente con la Commissione Europea per la soluzione del precontenzioso aperto a suo tempo.
Milano, 20 ottobre 2014
Fabio Pizzul
Giuseppe Villani
Laura Barzaghi
Massimo D’Avolio
Jacopo Scandella
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