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Controllo fauna selvatica e nociva - legittimità dell'uso del fucile operatori faunistici

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INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE

Al Signor Presidente

del Consiglio Regionale

Oggetto: Controllo fauna selvatica e nociva – legittimità dell’uso del fucile da parte degli operatori faunistici.

I Sottoscritti Consiglieri regionali

Premesso

l’articolo 19 della legge 157/92 – Controllo della fauna selvatica, comma 2, che recita “2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto Nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio."

L’articolo 41 della legge regionale 26/93 – Controllo della fauna selvatica che recita “3. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; qualora l'istituto o l'osservatorio verifichino l’inefficacia dei predetti metodi, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio predispongono piani di abbattimento. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse che potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie, nonché degli operatori espressamente autorizzati dalla Regione o dalla provincia di Sondrio, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.”

Rilevato che rispetto alla possibilità da parte degli operatori espressamente autorizzati dalle Regioni, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione (trattasi di cacciatori opportunamente formati e qualificati), non menzionati dalla legge nazionale, sono state pronunciate alcune censure di incostituzionalità rispetto a normative regionali simili a quella della nostra Regione.

Rilevato altresì che alla luce di questa situazione, vi sono stati anche procedimenti giudiziari riguardanti ad esempio la Provincia di Brescia, inerenti i piani di contenimento della fauna selvatica soprannumeraria, con l’utilizzo anche di soggetti (espressamente autorizzati dalla Regione) diversi da quelli individuati dall’articolo 19 comma 2 della legge sopracitata, con anche riflessi inerenti l’uso illegittimo della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

Rilevato che alcune provincie hanno chiesto, da alcuni mesi alla Regione, un parere giuridico relativo a questa situazione;

Considerato che agli scriventi non risulta a tutt’oggi una risposta da parte della Regione e che le amministrazioni provinciali sono state costrette, per tutelarsi, a sospendere gli interventi di contenimento di alcune specie di fauna selvatica da parte degli operatori faunistici (piccioni, volpi, nutrie), e che tutto ciò provoca non pochi disagi, in particolare all’attività degli agricoltori e degli allevatori;

Considerato altresì che nonostante la necessità di modificare la norma nazionale, inserendo anche questa ultima categoria all’interno dell’articolo 19 della legge 157/92, tutti i tentativi fino ad ora ricercati, non sono andati a buon fine per il diniego da parte del Governo centrale, non ultimo con lo stralcio dalla legge di semplificazione di un emendamento che andava in questa direzione.

Rilevato infine che questa questione andrà inevitabilmente ad interferire anche sulla gestione faunistica del cinghiale, dove si verrebbero a creare le stesse condizioni relative a tutte le specie oggetto di piani di contenimento;

Tutto ciò premesso

Interrogano l’assessore competente per sapere:

  • quali azioni intende mettere in campo, nei confronti del Governo, affinché in tempi rapidi si proceda ad una modifica dell’articolo 19 della legge 157/92, modifica urgente e indifferibile per permettere di far funzionare i diversi piani di abbattimento della fauna selvatica e nociva;
  • Se non ritiene opportuno in questa fase, definire una risposta da parte sua alle Provincie, in modo da permettere alle stesse di procedere con i piani di abbattimento, anche con l’ausilio degli operatori faunistici, con particolare attenzione alle questioni “nutria e cinghiale” che non permettono ulteriori dilazioni di tempo;
  • se è in previsione l’emanazione del piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2019/2021 e delle stesse linee guida regionali.

Milano, 7 febbraio 2019

Matteo Piloni

Patrizia Baffi

Antonella Forattini

Giuseppe Villani


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