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Illegittimità requisito di residenza cittadini extra UE per bandi sostegno al reddito

SANITÀ »

 

 


 

Al Presidente del Consiglio regionale

Alessandro Fermi

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA

Oggetto: illegittimità requisito di residenza per cittadini extra UE per accesso a bandi regionali di sostegno al reddito

I sottoscritti consiglieri regionali

premesso che

nel dicembre 2018 la Corte di Appello di Milano sezione Lavoro ha dichiarato il carattere discriminatorio della delibera della Giunta lombarda n. 3495/2015 relativa all’accesso al “fondo sostegno affitti” - un contributo economico alla locazione riservato alle famiglie in condizioni di povertà con meno di 7000 euro di ISEE che consentiva alle famiglie di ottenere una somma pari a due canoni di locazione, con un massimo di 1200 euro - nella parte dei requisiti per accedere al beneficio e nello specifico l’obbligo per i cittadini extraUE della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in Lombardia; conseguentemente ha ordinato a Regione Lombardia di modificare la DGR sopracitata e di riaprire i termini per la presentazione delle domande ai nuovi aventi diritto;

il 26 febbraio u.s. la stessa Corte d’Appello di Milano, ha dichiarato discriminatoria e quindi illegittima anche la delibera di Giunta n. 4152/2015 relativa al “Bonus Bebè regionale” - un contributo economico una tantum di 800 euro per i secondi nati e di 1000 euro dal terzo figlio in poi, quale sostegno socio-economico al percorso di crescita del bambino per le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 30mila euro annui – nella parte in cui prevede il requisito dei cinque anni continuativi di residenza in Regione Lombardia per entrambi i genitori del bambino, ordinando anche in questo caso alla Regione Lombardia di modificare la delibera citata e di riaprire i termini per la presentazione delle domande consentendo la presentazione delle stesse anche ai soggetti che senza i requisiti discriminatori ne avrebbero diritto;

tutte e due i dispositivi di sentenza evidenziano come le due delibere regionali non rispondano ai criteri di ragionevolezza indicati dalla Corte Costituzionale perche una amministrazione, una volta che abbia scelto di intervenire su un bisogno sociale come quello dell’accesso all’abitazione e della tutela della maternità, non può introdurre requisiti di residenza sproporzionati e troppo selettivi che escludono ingiustamente una parte rilevante di cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio;

considerato che

dal 2016 Regione Lombardia, con delibera DGR X/5095 del 29/04/2016, ha istituito - in sostituzione del “bonus bebè” - il “Bonus Famiglia” un bando annuale di sostegno al reddito, volto a sostenere quelle famiglie in cui la donna è in stato di gravidanza e che abbiano reddito ISEE inferiore a 22mila euro e che si trovino sia in condizione di vulnerabilità sia in particolari condizioni di fragilità sociali, mediante il riconoscimento di un contributo economico per il periodo della gestazione e di prima cura del neonato/figlio adottato, pari a 1500 euro una tantum;

anche questo contributo ha tra i requisiti di accesso al beneficio economico la residenza continuativa in Lombardia per entrambi i genitori da almeno 5 anni o del solo genitore se famiglia monogenitoriale e che ci sono già più cause in corso pendenti sui bandi che coprono le annualità 2016, 2017 e 2018;

interroga la Giunta e l’Assessore competente per conoscere

quali siano i tempi e le modalità con cui intenda dare immediata attuazione alle sentenze della Corte d’Appello riaprendo i bandi “sostegno affitti” e “bonus bebè” citati nelle premesse e se non ritenga opportuno, rivedere immediatamente i requisiti di residenza, già dichiarati discriminatori, anche per il “bonus famiglia 2019”, per il quale proprio in questi giorni le famiglie interessate stanno presentando la domanda di contributo così da evitare di incorrere in ulteriori contenziosi e conseguenti spese legali a carico della Regione

Milano 28 febbraio 2019


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